Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. Limitatamente al triennio 2020-2022 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1o febbraio 2020.