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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.011. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
31.011.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)

  1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 dei codice civile che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.