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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.6. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
30.6.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono altresì ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020 e aprile 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nei predetti settori hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.

  Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2020 sono aggiunte le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.