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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.21. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
30.21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale.
  2. I pagamenti sospesi di cui al precedente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021.
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 80, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.