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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.026. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
30.026.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

  1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
   b) il comma 6 è soppresso;
   c) il comma 7 è soppresso;
   d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
   e) il comma 13 è soppresso.

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di sìngoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con
  1 relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.