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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.023. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
30.023.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.