Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure per le imprese culturali e creative)
Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.