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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.8. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
3.8.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.
  1-ter. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.