Al comma 1, sostituire le parole: ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: ulteriori 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Nello stesso fondo confluiranno le risorse previste per il fondo morosità incolpevole istituito dal decreto-legge n. 102 del 2013.
Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.