stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.6. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.6.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso o della cessione ai sensi dell'articolo 122, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto e nei successivi in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.