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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.34. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.34.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì alle agenzie viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e tour operator, per ciascuna unità produttiva.;
   b) dopo il comma 5 è inserito II seguente:
  5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.;
   c) al comma 10 è infine aggiunto il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.