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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.31. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.31.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni relativi ai mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nel predetto settore hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.;
   b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché alle aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo;
   c) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.