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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.23. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.23.

  All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti parole: 1 704,1 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.