All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «credito d'imposta» con le seguenti: «rimborso a carico dello Stato»;
b) sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: «Il rimborso a carico dello Stato è usufruibile successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ed è accreditato al richiedente entro il mese di luglio 2020»;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. In luogo del rimborso, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti per compensare le imposte dovute. A tali fine non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».