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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.07. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.07.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.