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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.034. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.034.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La sospensione delle attività economiche e produttive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli, stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito».