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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.029. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.029.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Cessione di crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
  «14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 percento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.
   14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:
   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;
   b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;
   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;
   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;
   e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;
   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;
   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) del precedente comma 2.
   14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
   14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019».