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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.028. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.028.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per il settore sportivo)

  1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.