Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'imposta municipale unica è fissata allo 0,38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.
2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».