stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.019. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.019.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.