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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.017. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.017.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.