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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.014. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.014.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.