Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale».