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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.21. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.
  2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
  3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.
  4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finì dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.
  7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.