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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.029. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.029.

  Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.
(Cessione di crediti)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
  «14-bis. Tutti I crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».
   «14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».