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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.028. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.028.

  Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.
(Perdite su beni e crediti)

  1. Le perdite di beni di cui al comma 1 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.