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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.024. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.024.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Garanzie alle Pmi con magazzino in deperimento)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:
   « q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro»;
   b) Conseguentemente al comma 13, la parola: 249 è sostituita dalla seguente: 349.