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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.015. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.015.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

  1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.