Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator il contributo di cui al comma 5 spetta per i mesi da aprile ad ottobre, a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile ad ottobre 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad ottobre 2019.