Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti.