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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.33. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.33.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile maggio e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione;
   al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.