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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.0400. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.0400.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti di locazione commerciale in corso, ferma restando la necessità di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera f)bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
  4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legislative e regolamentari adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)-bis e all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i..