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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.030. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.030.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1).
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.