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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.020. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.020.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva). – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.
   2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
   3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know-how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
   4. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 3 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
   5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
   7. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato».