Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Sospensione split payment)
1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.