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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.012. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.012.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio di cui si individua apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime «de minimis».

  Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».