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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.011. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.011.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
  3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
  5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
  6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1 in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione degli autocarri e dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.