Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», per i lavoratori residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 13 dicembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 31 dicembre 2020.
2. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale sono escluse per i versamenti di cui al comma 1.