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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.05. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
24.05.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:
   a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,3 per cento;
   b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.