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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.016. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
24.016.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo a sostegno della catena delle forniture)

  1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena delle forniture», con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranche, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.
  2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.