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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.057. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.057.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.