stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.053. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.053.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

  1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 203, si interpreta nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.