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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.045. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.045.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari a 1 milione di euro, con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.