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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.034. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.034.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

  1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017,2018,2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.