stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.023. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.023.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Arruolamento straordinario degli allievi agenti della polizia di Stato e degli allievi della guardia di finanza)

  1. Per consentire lo svolgimento da parte delle forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della guardia di finanza bandito con decreto del generale della guardia di finanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 – 4a serie speciale – n. 38.
  2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione.
  3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto.