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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.012. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.012.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
  3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.