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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.011. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.011.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. All'articolo 12, comma 6, delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi.».