Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. Al fine di garantire la sicurezza del personale delle Forze armate e di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, al personale di cui agli articoli 19, 21 e 22 è prevista l'assegnazione diretta di veicoli da trasporto leggero in uso alle Forze armate.