Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Personale medici veterinari specialisti ambulatoriali)
1. Per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 e garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai medici veterinari specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie e gli istituti zooprofilattici, le regioni provvedono immediatamente a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei medici veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).