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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

  1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è sostituito con il seguente:

«Art. 23.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)
   1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.
   2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
   3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma.